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🦎 Direttivo

Il direttivo, anche chiamato Consiglio o Organo di Amministrazione è il più importante organo dell’associazione, in quanto ha il dovere e la responsabilità di amministrarla, sotto ogni aspetto e con continuità. Nel dettaglio, il suo funzionamento e ruolo sono descritti nell’articolo 10 dello statuto.

Info

Informalmente, nella nostra associazione il direttivo corrisponde al Team Camaleonti. Fare riferimento alla pagina dedicata per

ART. 10 – Organo di amministrazione

  1. L’organo di amministrazione è eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall’Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgsl. 117/2017.
  2. L’organo di amministrazione governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
  3. L’organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
  4. L’Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all’anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
  5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
  6. L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all’elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
  7. L’Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
  8. elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
  9. amministra l’associazione;
  10. predispone il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
  11. realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
  12. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  13. decide su l’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
  14. decide su l’istituire o il chiudere di sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero;
  15. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
  16. è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
  17. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Statuto


Ultimo aggiornamento: 2023-01-02
Creata: 2022-10-27